Nelle diverse occasioni in cui sono venute in rilievo le misure patrimoniali di prevenzione, la Corte EDU [Corte europea dei diritti dell'Uomo] oltre a negare l’applicabilità dell’art. 6 per quanto concerne i diritti della persona accusata di un reato, ha escluso che detta misura si ponga in contrasto con l’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione (107).
La Corte europea innanzitutto rileva che la confisca dei beni dei ricorrenti è ordinata a norma dell’articolo 2 ter della legge 31 maggio 1965 n. 575; e che, pertanto, si tratta di una interferenza prevista dalla legge. La Corte constata inoltre che la confisca di prevenzione prevista dalla legge italiana ha lo scopo di impedire un uso illecito e dannoso per la società di beni la cui provenienza lecita non è stata dimostrata. Il suo scopo, pertanto, appare certamente conforme all’interesse generale (108).
Quanto al requisito della proporzionalità dell’ingerenza rispetto allo scopo avuto di mira, la Corte osserva che tale tipo di confisca si iscrive nel quadro di una politica di prevenzione criminale, nella cui attuazione il legislatore deve godere di un ampio margine di apprezzamento, sia quanto alla identificazione del problema di interesse pubblico che impone un intervento regolativo, sia quanto alla scelta delle relative modalità.
Al riguardo, la Corte ha ripetutamente sottolineato che il fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso ha raggiunto in Italia proporzioni preoccupanti: «gli enormi profitti che le organizzazioni mafiose traggono dalle loro attività illecite conferiscono a tali associazioni un potere che mette in causa il primato del diritto all’interno dello Stato. Così, i mezzi adottati per combattere questo potere economico, in particolare la confisca di prevenzione, paiono indispensabili per contrastare in modo efficace tali associazioni» («les profits démesurés que les associations de type mafieux tirent de leurs activités illicites leur donnent un pouvoir dont l’existence remet en cause la primauté du droit dans l’Etat. Ainsi, les moyens adoptés pour combattre ce pouvoir économique, notamment la confiscation litigieuse, peuvent apparaître comme indispensables pour lutter efficacement contre lesdites associations») (109).
Nella causa Prisco c. Italia sopra richiamata, la Corte ha esaminato un caso nel quale la confisca di prevenzione veniva applicata ad un soggetto, coinvolto in un procedimento penale per concorso in omicidio e mafia, ritenuto pericoloso per la società perché, secondo i rapporti della polizia, aveva stretti legami con un clan affiliato alla camorra.
Nella causa Arcuri e altri c. Italia sopra richiamata, la Corte ha esaminato un caso nel quale la confisca di prevenzione veniva applicata ad un soggetto più volte condannato per truffa, istigazione alla prostituzione, aggressione e percosse, violenza privata, sequestro di persona, atti osceni in luogo pubblico, emissione di assegni a vuoto, possesso ed un uso improprio delle armi, bancarotta fraudolenta e associazione a delinquere. Il soggetto nei cui confronti è stata applicata la misura, è stato accertato avesse stretti rapporti con persone legate alla criminalità organizzata; ed era ragionevolmente probabile facesse parte di tale associazione, avendo prestato denaro a tassi d’interesse esorbitanti e minacciato di morte per mancato pagamento.
Nella causa Riela e altri c. Italia sopra citata, la Corte ha esaminato un caso nel quale la confisca di prevenzione veniva applicata ad un gruppo di quattro soggetti considerati parte di una organizzazione criminale radicata in Sicilia, la cui attività era stata ricostruita attraverso la testimonianza di alcuni mafiosi pentiti.
Nella causa Capitani e Campanella c. Italia e nella causa Paleari c. Italia, la Corte ha esaminato un caso nel quale la confisca di prevenzione veniva applicata a soggetti considerati membri di un’organizzazione criminale dedita all’usura e al riciclaggio di denaro.
Nella causa Pozzi c. Italia, infine, la Corte ha esaminato un caso nel quale la confisca di prevenzione veniva applicata ad un soggetto considerato membro di un’associazione mafiosa dedita al riciclaggio di denaro e al racket.
L’estensione delle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca anche a persone non indiziate di appartenere ad associazione criminali di tipo mafioso, però, dovrebbe indurre a riflettere circa la reale tenuta delle argomentazioni sulle quali la Corte europea fonda la propria giurisprudenza in materia di misure di prevenzione patrimoniali.
Vero è - come ha osservato a più riprese la Corte - che il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione si sviluppa secondo il principio del contraddittorio, davanti a tre giurisdizioni successive (tribunale, corte d’appello e Corte di cassazione) e con l’attribuzione al proposto della facoltà di sollevare eccezioni, prospettare le proprie ragioni e presentare mezzi di prova (110). Ma è ugualmente vero che le regole di giudizio, previste dall’art. 24 del d.lgs. n. 159/2011, per l’applicazione delle misure di prevenzione e la relativa procedura, semplificando oltremodo le possibilità per lo Stato di aggredire il patrimonio del proposto, si pongono in attrito con il diritto al pacifico godimento dei beni, riconosciuto dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
[NOTE]
(107) Il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione è stato censurato dalla Corte EDU solo per quanto riguarda la mancanza di pubblicità dell’udienza: cfr. C. eur. dir. uomo, Sez. II, Bocellari e Rizza c. Italia, 13 novembre 2007, ric. 399/02, §§ 33 ss.; C. eur. dir. uomo, Sez. II, Perre e altri c. Italia, 8 luglio 2008, 1905/05, §§ 23 ss.; C. eur. dir. uomo, Bongiorno et autres c. Italia, ric. 4514/07, §§ 27 ss.
(108) C. eur. dir. uomo, Prisco c. Italia, cit.; C. eur. dir. uomo, Arcuri e altri c. Italia, cit.; C. eur. dir. uomo, Riela c. Italia, cit.; C. eur. dir. uomo, Bongiorno e altri c. Italia, cit., §§ 43 ss.; C. eur. dir. uomo, Sez. II, Capitani e Campanella c. Italia, 17 maggio 2011, ric. 24920/07, § 32; C. eur. dir. uomo, Pozzi c. Italia, cit., § 26; C. eur. dir. uomo, Paleari c. Italia, cit.
(109) Così testualmente C. eur. dir. uomo, Bongiorno e altri c. Italia, cit., §45; nonché, in senso analogo, C. eur. dir. uomo, Prisco c. Italia, cit.; C. eur. dir. uomo, Arcuri e altri c. Italia, cit.; C. eur. dir. uomo, Riela c. Italia, cit.
(110) C. eur. dir. uomo, Prisco c. Italia, cit.; C. eur. dir. uomo, Arcuri e altri c. Italia, cit.; C. eur. dir. uomo, Riela c. Italia, cit.; C. eur. dir. uomo, Bongiorno e altri c. Italia, cit., § 49; C. eur. dir. uomo, Capitani e Campanella c. Italia, cit., §34; C. eur. dir. uomo, Pozzi c. Italia, cit., § 28; C. eur. dir. uomo, Paleari c. Italia, cit., §30.
Tommaso Trinchera, Lo statuto costituzionale e convenzionale della confisca della ricchezza illecita, Tesi di dottorato, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2016
La Corte europea innanzitutto rileva che la confisca dei beni dei ricorrenti è ordinata a norma dell’articolo 2 ter della legge 31 maggio 1965 n. 575; e che, pertanto, si tratta di una interferenza prevista dalla legge. La Corte constata inoltre che la confisca di prevenzione prevista dalla legge italiana ha lo scopo di impedire un uso illecito e dannoso per la società di beni la cui provenienza lecita non è stata dimostrata. Il suo scopo, pertanto, appare certamente conforme all’interesse generale (108).
Quanto al requisito della proporzionalità dell’ingerenza rispetto allo scopo avuto di mira, la Corte osserva che tale tipo di confisca si iscrive nel quadro di una politica di prevenzione criminale, nella cui attuazione il legislatore deve godere di un ampio margine di apprezzamento, sia quanto alla identificazione del problema di interesse pubblico che impone un intervento regolativo, sia quanto alla scelta delle relative modalità.
Al riguardo, la Corte ha ripetutamente sottolineato che il fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso ha raggiunto in Italia proporzioni preoccupanti: «gli enormi profitti che le organizzazioni mafiose traggono dalle loro attività illecite conferiscono a tali associazioni un potere che mette in causa il primato del diritto all’interno dello Stato. Così, i mezzi adottati per combattere questo potere economico, in particolare la confisca di prevenzione, paiono indispensabili per contrastare in modo efficace tali associazioni» («les profits démesurés que les associations de type mafieux tirent de leurs activités illicites leur donnent un pouvoir dont l’existence remet en cause la primauté du droit dans l’Etat. Ainsi, les moyens adoptés pour combattre ce pouvoir économique, notamment la confiscation litigieuse, peuvent apparaître comme indispensables pour lutter efficacement contre lesdites associations») (109).
Nella causa Prisco c. Italia sopra richiamata, la Corte ha esaminato un caso nel quale la confisca di prevenzione veniva applicata ad un soggetto, coinvolto in un procedimento penale per concorso in omicidio e mafia, ritenuto pericoloso per la società perché, secondo i rapporti della polizia, aveva stretti legami con un clan affiliato alla camorra.
Nella causa Arcuri e altri c. Italia sopra richiamata, la Corte ha esaminato un caso nel quale la confisca di prevenzione veniva applicata ad un soggetto più volte condannato per truffa, istigazione alla prostituzione, aggressione e percosse, violenza privata, sequestro di persona, atti osceni in luogo pubblico, emissione di assegni a vuoto, possesso ed un uso improprio delle armi, bancarotta fraudolenta e associazione a delinquere. Il soggetto nei cui confronti è stata applicata la misura, è stato accertato avesse stretti rapporti con persone legate alla criminalità organizzata; ed era ragionevolmente probabile facesse parte di tale associazione, avendo prestato denaro a tassi d’interesse esorbitanti e minacciato di morte per mancato pagamento.
Nella causa Riela e altri c. Italia sopra citata, la Corte ha esaminato un caso nel quale la confisca di prevenzione veniva applicata ad un gruppo di quattro soggetti considerati parte di una organizzazione criminale radicata in Sicilia, la cui attività era stata ricostruita attraverso la testimonianza di alcuni mafiosi pentiti.
Nella causa Capitani e Campanella c. Italia e nella causa Paleari c. Italia, la Corte ha esaminato un caso nel quale la confisca di prevenzione veniva applicata a soggetti considerati membri di un’organizzazione criminale dedita all’usura e al riciclaggio di denaro.
Nella causa Pozzi c. Italia, infine, la Corte ha esaminato un caso nel quale la confisca di prevenzione veniva applicata ad un soggetto considerato membro di un’associazione mafiosa dedita al riciclaggio di denaro e al racket.
L’estensione delle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca anche a persone non indiziate di appartenere ad associazione criminali di tipo mafioso, però, dovrebbe indurre a riflettere circa la reale tenuta delle argomentazioni sulle quali la Corte europea fonda la propria giurisprudenza in materia di misure di prevenzione patrimoniali.
Vero è - come ha osservato a più riprese la Corte - che il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione si sviluppa secondo il principio del contraddittorio, davanti a tre giurisdizioni successive (tribunale, corte d’appello e Corte di cassazione) e con l’attribuzione al proposto della facoltà di sollevare eccezioni, prospettare le proprie ragioni e presentare mezzi di prova (110). Ma è ugualmente vero che le regole di giudizio, previste dall’art. 24 del d.lgs. n. 159/2011, per l’applicazione delle misure di prevenzione e la relativa procedura, semplificando oltremodo le possibilità per lo Stato di aggredire il patrimonio del proposto, si pongono in attrito con il diritto al pacifico godimento dei beni, riconosciuto dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
[NOTE]
(107) Il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione è stato censurato dalla Corte EDU solo per quanto riguarda la mancanza di pubblicità dell’udienza: cfr. C. eur. dir. uomo, Sez. II, Bocellari e Rizza c. Italia, 13 novembre 2007, ric. 399/02, §§ 33 ss.; C. eur. dir. uomo, Sez. II, Perre e altri c. Italia, 8 luglio 2008, 1905/05, §§ 23 ss.; C. eur. dir. uomo, Bongiorno et autres c. Italia, ric. 4514/07, §§ 27 ss.
(108) C. eur. dir. uomo, Prisco c. Italia, cit.; C. eur. dir. uomo, Arcuri e altri c. Italia, cit.; C. eur. dir. uomo, Riela c. Italia, cit.; C. eur. dir. uomo, Bongiorno e altri c. Italia, cit., §§ 43 ss.; C. eur. dir. uomo, Sez. II, Capitani e Campanella c. Italia, 17 maggio 2011, ric. 24920/07, § 32; C. eur. dir. uomo, Pozzi c. Italia, cit., § 26; C. eur. dir. uomo, Paleari c. Italia, cit.
(109) Così testualmente C. eur. dir. uomo, Bongiorno e altri c. Italia, cit., §45; nonché, in senso analogo, C. eur. dir. uomo, Prisco c. Italia, cit.; C. eur. dir. uomo, Arcuri e altri c. Italia, cit.; C. eur. dir. uomo, Riela c. Italia, cit.
(110) C. eur. dir. uomo, Prisco c. Italia, cit.; C. eur. dir. uomo, Arcuri e altri c. Italia, cit.; C. eur. dir. uomo, Riela c. Italia, cit.; C. eur. dir. uomo, Bongiorno e altri c. Italia, cit., § 49; C. eur. dir. uomo, Capitani e Campanella c. Italia, cit., §34; C. eur. dir. uomo, Pozzi c. Italia, cit., § 28; C. eur. dir. uomo, Paleari c. Italia, cit., §30.
Tommaso Trinchera, Lo statuto costituzionale e convenzionale della confisca della ricchezza illecita, Tesi di dottorato, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2016