2. Il dibattito dottrinale italiano dagli anni Settanta e l’elaborazione scientifica dell’azione collettiva e dell’azione di classe
Proprio durante gli anni 70’, la produzione convegnistica e scientifica ha focalizzato gran parte del suo interesse sulla ricerca di strumenti e rimedi per la tutela di questi “nuovi” interessi che emergevano dalla società. Vi era la consapevolezza, da un lato, di dover ragionare sul bene della vita da tutelare, a fronte di concetti, quali gli interessi collettivi e diffusi, tutt’altro che nitidi e condivisi, dall’altro lato, che il sistema della tutela giurisdizionale civile dell’epoca (e vedremo ancor oggi) non offrisse articolati strumenti di tutela dei fenomeni collettivi (14).
Si coglieva nel sistema della giustizia civile una netta impostazione fondata su rapporti bilaterali (o semmai plurilaterali ma con soggetti identificati o identificabili). Gli istituti processuali a maggior grado di inadeguatezza rispetto ai nuovi bisogni di tutela attenevano in particolare alla legittimazione ad agire (intesa appunto come affermazione di titolarità del rapporto dedotto in giudizio), alla disciplina delle garanzie processuali (sub specie di diritto al contraddittorio e diritto di difesa) ed al regime dei limiti oggettivi e soggettivi del giudicato civile, oltre alla funzione meramente risarcitoria delle misure sanzionatorie dell’illecito.
Proprio il principio-cardine di effettività della tutela giurisdizionale (15) e di accesso alla giustizia sia per il singolo cittadino, sia per la collettività, ma invero anche per colui che ha compiuto la condotta lesiva, hanno sollecitato le indagini scientifiche sui possibili strumenti di tutela collettiva in seno lato, attenzionando due diversi tipi di azione (16): l’azione di classe e l’azione collettiva.
Si noti bene che, seppur in molti casi si senta parlare in maniera indistinta di queste due azioni, queste sono radicalmente e concettualmente diverse, condividendo solo il minimo comune denominatore di essere utili per dare tutela in caso di condotte e violazioni pregiudizievoli per una massa di individui (17).
In sintesi (18), per azioni collettive sovente si intendeva riferirsi ad azioni i cui legittimati a promuoverle fossero associazioni nate e affermatesi come centri di imputazione di interessi collettivi appartenenti non solo agli associati ma ad una collettività più ampia.
L’azione di questi enti esponenziali tenderebbe ad ottenere tutela attraverso un provvedimento che accerta l’illegittimità del comportamento pregiudizievole all’interesse e ne richiederebbe, eventualmente, la cessazione. Con riferimento all’efficacia del giudicato, la dottrina si era orientata verso il riconoscimento dell’efficacia secundum eventum litis, a favore e non contro i singoli che appartengono alla collettività. Il processo sarebbe in ogni caso rimasto disciplinato dalle tradizionali regole del processo di cognizione: l’unica differenza risultava essere il legittimato attivo (l’ente esponenziale ovvero il singolo portatore dell’interesse collettivo) e lo scopo del processo stesso (chieder tutela non per un diritto/interesse proprio, bensì per un interesse collettivo).
Per contro, si era indagata la diversa figura dell’azione di classe, nata dall’esperienza degli Stati Uniti e poi esportata in diversi altri ordinamenti, come accaduto anche in Italia (19). Questa azione risultava proponibile dal singolo individuo (e come si vedrà nel prosieguo anche da enti esponenziali, che comunque agiranno nell’interesse del singolo titolare della posizione giuridica) che agirà nell’interesse suo e anche di una pluralità di soggetti che si trovano in una comune situazione giuridica bisognosa di tutela giurisdizionale. L’azione in tali casi sarebbe stata diretta a dare ristoro alle singole posizioni individuali lese e il provvedimento sarebbe stato solitamente quello di condanna.
Si è così delineata nella dottrina italiana una netta separazione dei due possibili sistemi di tutela collettiva: da un lato, quello che ha ad oggetto la tutela esclusiva dell’interesse sovraindividuale (sia esso collettivo o diffuso), e riconducibile alla figura dell’azione collettiva, dall’altro lato, quello che ha ad oggetto una serie di diritti individuali appartenenti ad una classe di individui e riconducibile alla figura dell’azione di classe (20).
3. L’evoluzione dell’ordinamento italiano sulla scia dell’elaborazione scientifica della distinzione tra azioni collettive e azioni di classe.
Da queste sintetiche ma doverose premesse, ora ci si può muovere per capire come dal dibattito dottrinale si sia arrivati a sviluppare nel nostro ordinamento alcune forme positive di tutela collettiva, sia essa collettiva in senso proprio, sia essa di classe.
Come a più riprese sottolineato, per quanto feconda la dottrina del tempo e per quanto una visione comparatistica evidenziava già (21) come l’esigenza e il sentir comune di nuove forme di tutela non fosse propria solo del nostro ordinamento, il Legislatore ha faticato molto prima di adeguare l’ordinamento a tali sollecitazioni, ed ancora oggi non si coglie un compiuto sistema di queste tutele. Alla spinta intellettuale, invero, è seguita una timida spinta positiva, mai incisiva se non in alcuni specifici settori. Alla stagione convegnistica dei primi anni Settanta dobbiamo ad esempio la spinta per l’introduzione del procedimento di repressione antisindacale previsto dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (22) e per il procedimento per la tutela della parità di genere introdotto dall’art. 15 della l. n. 903 del 1977. Altro settore dove, seppur con qualche anno in ritardo, si è avuto un primo riconoscimento di tutela sovraindividuale è proprio quello dell’ambiente, in cui per la prima volta con l’art. 18 della l. n. 349/1986 è stato disciplinato il risarcimento del bene collettivo ambiente. Negli anni Novanta poi, sotto la spinta questa volta del legislatore europeo, sono state introdotte nel nostro ordinamento le tutele inibitorie consumeristiche: prima l’azione collettiva dell’art. 1469 sexies c.c., volta appunto ad inibire l’utilizzo di condizioni generali di contratto di cui sia accertata l’abusività e, in seguito, l’azione inibitoria generale a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, introdotta dalla l. n. 281/1998. Entrambe poi confluite nel d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. Codice del consumo). Conseguentemente, sempre nell’ambito consumeristico, si è avuta la prima introduzione di una azione di classe risarcitoria, sulla falsa riga della disciplina della ben più nota e funzionale class action americana: con la legge finanziaria per l’anno 2008 (l. 24 dicembre 2007, n. 244), il legislatore ha introdotto l’art. 140 bis c. cons, dedicato appunto alla prima forma di azione di classe risarcitoria (23). Tale norma però non ha mai visto la luce come diritto vigente a causa di continui rinvii (24) alla data di decorrenza della sua applicabilità. Solo con la l. 99/2009 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 136 alla G.U del 31 luglio 2009, n. 176) l’art. 140 bis cod. cons, (riscritto proprio dalla su menzionata legge) ha finalmente trovato la luce (25). Con tale ultima introduzione, modificata con alcuni ritocchi dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, si è smesso, almeno a livello legislativo, di pensare all’introduzione di un diverso strumento generale, che potesse dare ristoro ad una classe di soggetti titolari di un diritto leso da una condotta plurisoggettiva, preferendo dunque la via di azioni tipiche e specifiche in singoli settori.
La scelta di fondo comunque risultava abbastanza chiara: delineare un’azione di classe modellata (con diverse rilevanti differenze) sul modello nordamericano, mettendo quindi da parte, almeno per la tutela risarcitoria, il modello dell’azione collettiva (26).
Seppur la rivoluzione consumeristica fosse in concreto un deciso passo in avanti verso la “rivoluzione” della tutela sovraindividuale nel nostro Paese, non si è mai smesso di sperare nell’introduzione di uno strumento sovraindividuale slegato da uno specifico settore dell’ordinamento. Il sentimento di inadeguatezza del solo art. 140-bis c.p.c. ha spinto il legislatore a ripensare all’azione di classe e, quasi d’improvviso (27), ad approvare la l. n. 31/2019 recante la nuova disciplina dell’azione di classe risarcitoria.
La riforma così approvata ha pertanto dotato il nostro ordinamento di una tutela di classe risarcitoria generale, slegata da un singolo settore e orientata alla tutela di qualsivoglia diritto individuale leso, che appartenga ad una classe di soggetti. L’azione di classe entra così nel codice di procedura civile e il parallelismo con l’azione nordamericana (28), seppur sussistono ancora molte differenze, diventa sempre più marcato. Successivamente, il legislatore italiano, sotto la spinta del legislatore europeo, ha dovuto adeguarsi anche all’implementazione della direttiva 2020/1828/UE avente ad oggetto la disciplina delle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, introducendo dunque, nella Parte V (“Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia”) del codice del consumo, un nuovo Titolo II.1 (“Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori”: artt. 140-ter c.p.c. 140-quaterdecies), recante le disposizioni volte a dare per l’appunto attuazione alla direttiva europea.
Ad oggi, pertanto, il nostro ordinamento prevede due forme di tutela risarcitoria di classe, una di carattere generale contenuta nel codice di rito, l’altra prevista per il solo settore consumeristico inserita nel codice del consumo.
Ebbene, l’oggetto della ricerca qui condotta si incentra sull’attuale azione di classe introdotta nel nostro ordinamento con la l. n. 31/2019, azione che, come si avrà modo di vedere, ha ad oggetto dei diritti omogenei cd. seriali. Seppur, in concreto, l’azione di classe sia utile e assolva ad un fondamentale bisogno collettivo, è vero anche che formalmente, oggetto dell’azione non è né un interesse collettivo, né un interesse diffuso, bensì solo la posizione soggettiva individuale, omogenea tra la classe.
Di interesse diffuso e collettivo, si avrà in ogni modo, occasione di parlare durante l’analisi dell’evoluzione della disciplina ambientale e climatica. In modo particolare, proprio i primi dibattiti su questi concetti hanno modificato la stessa nozione di “natura” e, ancora ad oggi, orientano le soluzioni che man mano si prospettano sul piano del diritto positivo più funzionali.
[NOTE]
14 G. COSTANTINO, Brevi note sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi davanti al giudice civile, in Diritto e Giurisprudenza, 1974, p. 817 e ss.
15 F. CARPI, Note sull’accesso alla giustizia, in Riv. trim. proc. civ., 2016, p. 835, il quale esordisce citando il discorso di Joseph Weiler, tenuto al congresso internazionale di Bologna del settembre 1988, in cui lo stesso ha sottolineato come l’affermazione dei Bill of Rights è cosa ben diversa da giurisdizione effettiva. A livello teorico i diritti fondamentali sono ora riconosciuti in tutte le costituzioni moderne e in trattati e principi sovranazionali, ma a livello concreto non è sempre così.
16 In dottrina, sebbene con differenti accentuazioni, cfr. M. CAPPELLETTI, Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi, cit., p. 199 ss.; V. DENTI, Relazione introduttiva, cit., p. 15 ss.; G. COSTANTINO, Brevi note sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi davanti al giudice civile, cit., p. 223; L. ZANUTTIGH, Intervento, cit., p. 310. Cfr. ancora A. CORASANITI, La tutela degli interessi diffusi davanti il giudice ordinario, cit., p. 181; V. VIGORITI, Interessi collettivi e processo, cit., p. 15, ed in particolare, sui limiti delle tradizionali configurazioni della nozione di legittimazione ad agire p. 65 ss.; G. ALPA, Interessi diffusi, cit., p. 611; V. DENTI, La giustizia civile, Bologna, 2004 p. 113, che evidenzia come il nostro ordinamento civile (i codici civile e procedura civile ne sono un esempio) abbia come punto di riferimento i rapporti soggettivi interprivati, bilaterali o plurilaterali, che fanno capo alle situazioni giuridiche tradizionali, quali ad esempio i diritti reali e i diritti di obbligazione. Ciò emerge chiaramente sia dalle norme che disciplinano la instaurazione del contraddittorio (artt. 101 e 102 c.p.c.), sia dalle norme che regolano i limiti soggettivi della cosa giudicata (art. 2909 c.c.). Più di recente, cfr. A. CARRATTA, Profili processuali della tutela degli interessi collettivi e diffusi, cit., p. 109; P. RESCIGNO, Sulla compatibilità tra il modello processuale della «class action» ed i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, in Giur. it., 2000, p. 2224 ss.; S. MENCHINI, Azioni seriali e tutela giurisdizionale: aspetti critici e prospettive ricostruttive, in www.judicium.it.
17 S. CHIARLONI, Per la chiarezza di idee in tema di tutele collettive dei consumatori, in Riv. dir. proc., 2007, p. 568.
18 In dottrina per il concetto di azione collettiva si vedano le riflessioni V. DENTI, Interessi diffusi, cit., p. 312, secondo l’Autore l’azione collettiva in senso proprio sarebbe quella idonea a far emergere la dimensione collettiva della controversia, specie al fine di estendere la cognizione del giudice alle reali dimensioni della causa. L’Autore prosegue poi sottolineando che l’uso dell’espressione in esame, invalso nella prassi, si riferisca prevalentemente alle azioni promosse da gruppi o associazioni a tutela degli interessi collettivi in senso proprio, ma il suo utilizzo può essere esteso anche alla tutela degli interessi propriamente diffusi. La scelta lessicale “azione collettiva” dovrebbe, dunque, caratterizzare le azioni promosse da parte degli enti esponenziali relativamente a qualunque tipo di interesse sovraindividuale. Ed in particolare dovrebbe essere preferito a diverse formule viceversa privilegiate all’estero, tra cui, la formula delle “azioni pubbliche” e delle “azioni di classe”, utilizzabili in sistemi, come quello nord-americano. Denti precisa, inoltre, che l’azione a tutela di interessi diffusi è azione collettiva anche quando è fatta valere del singolo portatore dell’interesse, e non soltanto quando è promossa dal gruppo o dall’associazione. Con il termine “azione collettiva” si intende riferirsi non l’aspetto soggettivo, bensì l’aspetto oggettivo della domanda di tutela. Cfr. le osservazioni di M. CAPPELLETTI, Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi, cit., p. 202. Diversamente da quanto sostenuto da Denti, la dottrina più recente ha sovente inteso riferirsi all’“azione collettiva” come all’azione assegnata di volta in volta dal legislatore alle associazioni legittimate, dando, dunque, l’apparenza di una concezione fondamentalmente soggettiva della stessa (ovvero intenzionata unicamente a rilevare l’attribuzione del potere di azione ad un soggetto collettivo) ma al contrario, nella sostanza, celando una concezione di detta azione tutta fondata sulla distinzione ontologica dell’interesse collettivo rispetto l’interesse individuale. Cfr., ad esempio, B. CAPPONI, Diritto comunitario e azioni di interesse collettivo dei consumatori, in Foro it., 1994, IV, p. 439 ss., spec. p. 449, il quale sottolinea come l’azione collettiva non può certo essere confusa con la class action del diritto nordamericano: in quest’ultimo sistema, il soggetto che il giudice riconosce legittimato ad agire dà impulso ad un procedimento destinato a produrre effetti per l’intera classe, senza che abbia rilevanza concreta la distinzione tra interesse “individuale” e interesse “collettivo”. Il differente sistema dell’azione collettiva nasce invece proprio dalla distinzione tra interesse individuale del singolo (che può coincidere, ma non necessariamente coincide, con quello della collettività) e interesse collettivo (o diffuso, superindividuale, ecc.) del gruppo organizzato».
19 Si badi bene che anche in questo caso la scelta linguistica è voluta. In molti preferiscono l’uso del termine inglese class action anche per definire lo strumento italiano, ritengo però che l’uso non sia corretto in quanto richiama necessariamente l’esperienza americana della Rule 23 del Federal Rules of Civil Procedure, assai distante dalla disciplina nazionale (precedente e moderna) italiana. Di medesimo avviso G. ALPA, L’art. 140-bis del codice del consumo nella prospettiva del diritto privato, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2010, p. 380, in cui l’A. definisce appunto l’uso del termine class action una “mera convenzione linguistica”.
20 Si esprime in termini parzialmente diversi sulla differenza tra questi rimedi R. DONZELLI, La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi, cit., p. 422, nt. 26, secondo il quale “l’impostazione ora indicata [l’A. fa qui riferimento alla distinzione individuata da Chiarloni e sintetizzata nel testo], infatti, tende nella sostanza a coincidere con la distinzione-contrapposizione tra damages class action statunitense e azione collettiva inibitoria associativa, ovvero con due tipologie di giudizio puntualmente connotate sul piano positivo in riferimento ad uno specifico regime di legittimazione ad agire e di efficacia della sentenza. A parer nostro, invece, occorre valorizzare gli elementi funzionali e strutturali essenziali, che indicano chiaramente la differenza che intercorre tra giudizio collettivo proprio, nel quale la tutela è volta al soddisfacimento di interessi individuali concorrenti mediante l’accertamento di un unico effetto giuridico, e giudizio collettivo improprio, nel quale la tutela è volta al soddisfacimento di interessi individuali esclusivi mediante l’accertamento di più e diversi effetti giuridici sostanziali”. Non è mancato chi invece ha usato il termine “azione collettiva” intendendola come situazione di vantaggio avente ad oggetto un provvedimento sul merito, da parte del giudice di cognizione, di portata superindividuale, sia che il provvedimento abbia ad oggetto situazioni di vantaggio a loro volta di portata superindividuale (interessi collettivi o diffusi), sia che esso abbia ad oggetto una pluralità di situazioni di vantaggio individuali e necessariamente omogenee. Cfr. A. GIUSSANI, Azioni collettive risarcitorie nel processo civile, Bologna, 2008, p. 16, il quale focalizza l’attenzione del suo lavoro sulla questione fondamentale inerente all’accesso a un’utilità giuridica non escludibile da parte più soggetti.
21 Il fenomeno collettivo nelle altre giurisdizioni ha avuto il suo massimo sviluppo solo dall’inizio degli anni 2000, solo da quegli anni nelle giurisdizioni sia di civil law sia di common law sono proliferate nuovi strumenti processuali che consentono a un gran numero di persone di unirsi per ottenere rimedi ai danni subiti. Solo poche giurisdizioni hanno adottato statuti sull’azione di classe rappresentativa prima degli anni 2000. Ne sono un esempio gli Stati Uniti che hanno adottato la moderna norma sulla class action nel 1966. Anche l’Australia la quale ha introdotto la prima forma di class action a partire dal 1992. E ancora il Québec che ha introdotto la sua forma di azione di classe nel 1978 e l’Ontario e la Colombia britannica che invece si sono dotate di strumenti di tutela collettiva ad inizio anni '90. Per una ricostruzione storica del fenomeno si veda D. R. HENSLER, The Global Expansion of Class Actions: Power, Politics and Procedural Evolution, in The Cambridge Handbook of Class Actions, An International Survey, B. T. Fitzpatrick and R. S. Thomas (edited by), 2021, p. XVIII.
22 L’art. 28 dello Statuto dei lavoratori prevede infatti una prima forma di strumento collettivo, disciplinando il potere delle associazioni sindacali di agire nei confronti del datore di lavoro reo di aver posto in essere condotte dirette ad impedire o limitare l’esercizio della libera attività sindacale nonché il diritto di sciopero. Si veda sul punto M. TARUFFO, La repressione della condotta antisindacale nel nuovo rito del lavoro, in Giur. it., 1976, p. 9 e ss.; cfr. per ulteriori indicazioni sull’argomento A. PROTO PISANI, Il procedimento di repressione dell’attività antisindacale, in Foro it., 1973, p. 57 e ss.; E. GARBAGNATI, Profili processuali del licenziamento per motivi antisindacali, in Riv. dir. proc., 1973, p. 619 e ss.; T. TREU, Attività antisindacale e interessi collettivi, in Pol. Dir., 1971, p. 565 e ss.; U. ROMAGNOLI, Aspetti processuali dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1971, p. 1309 e ss. L. LANFRANCHI, Prospettive ricostruttive in tema di art. 28 dello statuto dei lavoratori, Riv. trim. dir. e proc. civ., 1971, p. 393 e ss.
23 Prima dell’entrata in vigore del codice del consumo e della susseguente legge finanziaria del 2008, vi furono alcuni progetti di legge durante la XIV legislatura che iniziavano ad abbozzare una prima forma di tutela collettiva risarcitoria (per la precisione le proposte nn. 3838 e 3839 del 27 marzo 2003, confluite in un testo unificato, approvato dalla Camera il 21 luglio 2004, ma bloccato poi al Senato). A seguito di questi primi tentativi.
24 L’iniziale periodo di vacatio, previsto dal comma 447, venne più volte prolungato: prima l’art. 36 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 stabilì che “al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all’articolo 2 comma 447, della legge 4 dicembre 2007, n. 244 le parole ‘decorsi centoottanta giorni’ sono sostituiti dalle seguenti: ‘decorso un anno’”. Poi l’art. 19 d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, estese ulteriormente il termine a diciotto mesi. Infine, l’art. 23, comma 16, d.l. 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, lo ampliò a ventiquattro mesi. Si è passati dunque da luglio 2008, a gennaio 2009, a luglio 2009 e infine a gennaio 2010.
25 L’art. 140 bis c. cons. è entrato in vigore il 1 gennaio 2010, solo da tale data dunque l’ordinamento italiano si è dotato di una forma di azione di classe.
26 A. D. DE SANTIS, La genesi della nuova tutela giurisdizionale collettiva, in Class action ed azione collettiva inibitoria, cit., p. 4 e ss.
27 In realtà il testo normativo della l. 31 del 2019 consegue ad una proposta di legge presentata già nel 2013 alla Camera, approvata dalla stessa nel 2015 e infine arenata in Senato nella XVII legislatura. L’approvazione repentina della legge sia al Senato che alla Camera discende dallo stesso timore che, ancora una volta, l’iter parlamentare potesse bloccare l’iniziativa. Cfr. C. CONSOLO, Sub art. 840-bis c.p.c., in Codice di procedura civile commentario, C. Consolo (diretto da), Milano, 2019, p. 5.
28 La class action nordamericana è strumento processuale di carattere generale, non finalizzato alla tutela di alcuna particolare situazione sostanziale, bensì utilizzabile per la tutela dei diritti più diversi e nei settori più vari del diritto. Cfr. N. TROCKER, La class action negli stati uniti: lo stato dell’arte, in Riv. dir. proc., 2020, p. 755.
Riccardo Aquilini, Il ruolo dell'azione di classe nel sistema di tutela dell'ambiente e del clima, Tesi di dottorato, Università Cattolica del Scaro Cuore - Sede di Milano, Anno Accademico 2023-2024
Proprio durante gli anni 70’, la produzione convegnistica e scientifica ha focalizzato gran parte del suo interesse sulla ricerca di strumenti e rimedi per la tutela di questi “nuovi” interessi che emergevano dalla società. Vi era la consapevolezza, da un lato, di dover ragionare sul bene della vita da tutelare, a fronte di concetti, quali gli interessi collettivi e diffusi, tutt’altro che nitidi e condivisi, dall’altro lato, che il sistema della tutela giurisdizionale civile dell’epoca (e vedremo ancor oggi) non offrisse articolati strumenti di tutela dei fenomeni collettivi (14).
Si coglieva nel sistema della giustizia civile una netta impostazione fondata su rapporti bilaterali (o semmai plurilaterali ma con soggetti identificati o identificabili). Gli istituti processuali a maggior grado di inadeguatezza rispetto ai nuovi bisogni di tutela attenevano in particolare alla legittimazione ad agire (intesa appunto come affermazione di titolarità del rapporto dedotto in giudizio), alla disciplina delle garanzie processuali (sub specie di diritto al contraddittorio e diritto di difesa) ed al regime dei limiti oggettivi e soggettivi del giudicato civile, oltre alla funzione meramente risarcitoria delle misure sanzionatorie dell’illecito.
Proprio il principio-cardine di effettività della tutela giurisdizionale (15) e di accesso alla giustizia sia per il singolo cittadino, sia per la collettività, ma invero anche per colui che ha compiuto la condotta lesiva, hanno sollecitato le indagini scientifiche sui possibili strumenti di tutela collettiva in seno lato, attenzionando due diversi tipi di azione (16): l’azione di classe e l’azione collettiva.
Si noti bene che, seppur in molti casi si senta parlare in maniera indistinta di queste due azioni, queste sono radicalmente e concettualmente diverse, condividendo solo il minimo comune denominatore di essere utili per dare tutela in caso di condotte e violazioni pregiudizievoli per una massa di individui (17).
In sintesi (18), per azioni collettive sovente si intendeva riferirsi ad azioni i cui legittimati a promuoverle fossero associazioni nate e affermatesi come centri di imputazione di interessi collettivi appartenenti non solo agli associati ma ad una collettività più ampia.
L’azione di questi enti esponenziali tenderebbe ad ottenere tutela attraverso un provvedimento che accerta l’illegittimità del comportamento pregiudizievole all’interesse e ne richiederebbe, eventualmente, la cessazione. Con riferimento all’efficacia del giudicato, la dottrina si era orientata verso il riconoscimento dell’efficacia secundum eventum litis, a favore e non contro i singoli che appartengono alla collettività. Il processo sarebbe in ogni caso rimasto disciplinato dalle tradizionali regole del processo di cognizione: l’unica differenza risultava essere il legittimato attivo (l’ente esponenziale ovvero il singolo portatore dell’interesse collettivo) e lo scopo del processo stesso (chieder tutela non per un diritto/interesse proprio, bensì per un interesse collettivo).
Per contro, si era indagata la diversa figura dell’azione di classe, nata dall’esperienza degli Stati Uniti e poi esportata in diversi altri ordinamenti, come accaduto anche in Italia (19). Questa azione risultava proponibile dal singolo individuo (e come si vedrà nel prosieguo anche da enti esponenziali, che comunque agiranno nell’interesse del singolo titolare della posizione giuridica) che agirà nell’interesse suo e anche di una pluralità di soggetti che si trovano in una comune situazione giuridica bisognosa di tutela giurisdizionale. L’azione in tali casi sarebbe stata diretta a dare ristoro alle singole posizioni individuali lese e il provvedimento sarebbe stato solitamente quello di condanna.
Si è così delineata nella dottrina italiana una netta separazione dei due possibili sistemi di tutela collettiva: da un lato, quello che ha ad oggetto la tutela esclusiva dell’interesse sovraindividuale (sia esso collettivo o diffuso), e riconducibile alla figura dell’azione collettiva, dall’altro lato, quello che ha ad oggetto una serie di diritti individuali appartenenti ad una classe di individui e riconducibile alla figura dell’azione di classe (20).
3. L’evoluzione dell’ordinamento italiano sulla scia dell’elaborazione scientifica della distinzione tra azioni collettive e azioni di classe.
Da queste sintetiche ma doverose premesse, ora ci si può muovere per capire come dal dibattito dottrinale si sia arrivati a sviluppare nel nostro ordinamento alcune forme positive di tutela collettiva, sia essa collettiva in senso proprio, sia essa di classe.
Come a più riprese sottolineato, per quanto feconda la dottrina del tempo e per quanto una visione comparatistica evidenziava già (21) come l’esigenza e il sentir comune di nuove forme di tutela non fosse propria solo del nostro ordinamento, il Legislatore ha faticato molto prima di adeguare l’ordinamento a tali sollecitazioni, ed ancora oggi non si coglie un compiuto sistema di queste tutele. Alla spinta intellettuale, invero, è seguita una timida spinta positiva, mai incisiva se non in alcuni specifici settori. Alla stagione convegnistica dei primi anni Settanta dobbiamo ad esempio la spinta per l’introduzione del procedimento di repressione antisindacale previsto dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (22) e per il procedimento per la tutela della parità di genere introdotto dall’art. 15 della l. n. 903 del 1977. Altro settore dove, seppur con qualche anno in ritardo, si è avuto un primo riconoscimento di tutela sovraindividuale è proprio quello dell’ambiente, in cui per la prima volta con l’art. 18 della l. n. 349/1986 è stato disciplinato il risarcimento del bene collettivo ambiente. Negli anni Novanta poi, sotto la spinta questa volta del legislatore europeo, sono state introdotte nel nostro ordinamento le tutele inibitorie consumeristiche: prima l’azione collettiva dell’art. 1469 sexies c.c., volta appunto ad inibire l’utilizzo di condizioni generali di contratto di cui sia accertata l’abusività e, in seguito, l’azione inibitoria generale a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, introdotta dalla l. n. 281/1998. Entrambe poi confluite nel d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. Codice del consumo). Conseguentemente, sempre nell’ambito consumeristico, si è avuta la prima introduzione di una azione di classe risarcitoria, sulla falsa riga della disciplina della ben più nota e funzionale class action americana: con la legge finanziaria per l’anno 2008 (l. 24 dicembre 2007, n. 244), il legislatore ha introdotto l’art. 140 bis c. cons, dedicato appunto alla prima forma di azione di classe risarcitoria (23). Tale norma però non ha mai visto la luce come diritto vigente a causa di continui rinvii (24) alla data di decorrenza della sua applicabilità. Solo con la l. 99/2009 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 136 alla G.U del 31 luglio 2009, n. 176) l’art. 140 bis cod. cons, (riscritto proprio dalla su menzionata legge) ha finalmente trovato la luce (25). Con tale ultima introduzione, modificata con alcuni ritocchi dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, si è smesso, almeno a livello legislativo, di pensare all’introduzione di un diverso strumento generale, che potesse dare ristoro ad una classe di soggetti titolari di un diritto leso da una condotta plurisoggettiva, preferendo dunque la via di azioni tipiche e specifiche in singoli settori.
La scelta di fondo comunque risultava abbastanza chiara: delineare un’azione di classe modellata (con diverse rilevanti differenze) sul modello nordamericano, mettendo quindi da parte, almeno per la tutela risarcitoria, il modello dell’azione collettiva (26).
Seppur la rivoluzione consumeristica fosse in concreto un deciso passo in avanti verso la “rivoluzione” della tutela sovraindividuale nel nostro Paese, non si è mai smesso di sperare nell’introduzione di uno strumento sovraindividuale slegato da uno specifico settore dell’ordinamento. Il sentimento di inadeguatezza del solo art. 140-bis c.p.c. ha spinto il legislatore a ripensare all’azione di classe e, quasi d’improvviso (27), ad approvare la l. n. 31/2019 recante la nuova disciplina dell’azione di classe risarcitoria.
La riforma così approvata ha pertanto dotato il nostro ordinamento di una tutela di classe risarcitoria generale, slegata da un singolo settore e orientata alla tutela di qualsivoglia diritto individuale leso, che appartenga ad una classe di soggetti. L’azione di classe entra così nel codice di procedura civile e il parallelismo con l’azione nordamericana (28), seppur sussistono ancora molte differenze, diventa sempre più marcato. Successivamente, il legislatore italiano, sotto la spinta del legislatore europeo, ha dovuto adeguarsi anche all’implementazione della direttiva 2020/1828/UE avente ad oggetto la disciplina delle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, introducendo dunque, nella Parte V (“Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia”) del codice del consumo, un nuovo Titolo II.1 (“Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori”: artt. 140-ter c.p.c. 140-quaterdecies), recante le disposizioni volte a dare per l’appunto attuazione alla direttiva europea.
Ad oggi, pertanto, il nostro ordinamento prevede due forme di tutela risarcitoria di classe, una di carattere generale contenuta nel codice di rito, l’altra prevista per il solo settore consumeristico inserita nel codice del consumo.
Ebbene, l’oggetto della ricerca qui condotta si incentra sull’attuale azione di classe introdotta nel nostro ordinamento con la l. n. 31/2019, azione che, come si avrà modo di vedere, ha ad oggetto dei diritti omogenei cd. seriali. Seppur, in concreto, l’azione di classe sia utile e assolva ad un fondamentale bisogno collettivo, è vero anche che formalmente, oggetto dell’azione non è né un interesse collettivo, né un interesse diffuso, bensì solo la posizione soggettiva individuale, omogenea tra la classe.
Di interesse diffuso e collettivo, si avrà in ogni modo, occasione di parlare durante l’analisi dell’evoluzione della disciplina ambientale e climatica. In modo particolare, proprio i primi dibattiti su questi concetti hanno modificato la stessa nozione di “natura” e, ancora ad oggi, orientano le soluzioni che man mano si prospettano sul piano del diritto positivo più funzionali.
[NOTE]
14 G. COSTANTINO, Brevi note sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi davanti al giudice civile, in Diritto e Giurisprudenza, 1974, p. 817 e ss.
15 F. CARPI, Note sull’accesso alla giustizia, in Riv. trim. proc. civ., 2016, p. 835, il quale esordisce citando il discorso di Joseph Weiler, tenuto al congresso internazionale di Bologna del settembre 1988, in cui lo stesso ha sottolineato come l’affermazione dei Bill of Rights è cosa ben diversa da giurisdizione effettiva. A livello teorico i diritti fondamentali sono ora riconosciuti in tutte le costituzioni moderne e in trattati e principi sovranazionali, ma a livello concreto non è sempre così.
16 In dottrina, sebbene con differenti accentuazioni, cfr. M. CAPPELLETTI, Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi, cit., p. 199 ss.; V. DENTI, Relazione introduttiva, cit., p. 15 ss.; G. COSTANTINO, Brevi note sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi davanti al giudice civile, cit., p. 223; L. ZANUTTIGH, Intervento, cit., p. 310. Cfr. ancora A. CORASANITI, La tutela degli interessi diffusi davanti il giudice ordinario, cit., p. 181; V. VIGORITI, Interessi collettivi e processo, cit., p. 15, ed in particolare, sui limiti delle tradizionali configurazioni della nozione di legittimazione ad agire p. 65 ss.; G. ALPA, Interessi diffusi, cit., p. 611; V. DENTI, La giustizia civile, Bologna, 2004 p. 113, che evidenzia come il nostro ordinamento civile (i codici civile e procedura civile ne sono un esempio) abbia come punto di riferimento i rapporti soggettivi interprivati, bilaterali o plurilaterali, che fanno capo alle situazioni giuridiche tradizionali, quali ad esempio i diritti reali e i diritti di obbligazione. Ciò emerge chiaramente sia dalle norme che disciplinano la instaurazione del contraddittorio (artt. 101 e 102 c.p.c.), sia dalle norme che regolano i limiti soggettivi della cosa giudicata (art. 2909 c.c.). Più di recente, cfr. A. CARRATTA, Profili processuali della tutela degli interessi collettivi e diffusi, cit., p. 109; P. RESCIGNO, Sulla compatibilità tra il modello processuale della «class action» ed i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, in Giur. it., 2000, p. 2224 ss.; S. MENCHINI, Azioni seriali e tutela giurisdizionale: aspetti critici e prospettive ricostruttive, in www.judicium.it.
17 S. CHIARLONI, Per la chiarezza di idee in tema di tutele collettive dei consumatori, in Riv. dir. proc., 2007, p. 568.
18 In dottrina per il concetto di azione collettiva si vedano le riflessioni V. DENTI, Interessi diffusi, cit., p. 312, secondo l’Autore l’azione collettiva in senso proprio sarebbe quella idonea a far emergere la dimensione collettiva della controversia, specie al fine di estendere la cognizione del giudice alle reali dimensioni della causa. L’Autore prosegue poi sottolineando che l’uso dell’espressione in esame, invalso nella prassi, si riferisca prevalentemente alle azioni promosse da gruppi o associazioni a tutela degli interessi collettivi in senso proprio, ma il suo utilizzo può essere esteso anche alla tutela degli interessi propriamente diffusi. La scelta lessicale “azione collettiva” dovrebbe, dunque, caratterizzare le azioni promosse da parte degli enti esponenziali relativamente a qualunque tipo di interesse sovraindividuale. Ed in particolare dovrebbe essere preferito a diverse formule viceversa privilegiate all’estero, tra cui, la formula delle “azioni pubbliche” e delle “azioni di classe”, utilizzabili in sistemi, come quello nord-americano. Denti precisa, inoltre, che l’azione a tutela di interessi diffusi è azione collettiva anche quando è fatta valere del singolo portatore dell’interesse, e non soltanto quando è promossa dal gruppo o dall’associazione. Con il termine “azione collettiva” si intende riferirsi non l’aspetto soggettivo, bensì l’aspetto oggettivo della domanda di tutela. Cfr. le osservazioni di M. CAPPELLETTI, Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi, cit., p. 202. Diversamente da quanto sostenuto da Denti, la dottrina più recente ha sovente inteso riferirsi all’“azione collettiva” come all’azione assegnata di volta in volta dal legislatore alle associazioni legittimate, dando, dunque, l’apparenza di una concezione fondamentalmente soggettiva della stessa (ovvero intenzionata unicamente a rilevare l’attribuzione del potere di azione ad un soggetto collettivo) ma al contrario, nella sostanza, celando una concezione di detta azione tutta fondata sulla distinzione ontologica dell’interesse collettivo rispetto l’interesse individuale. Cfr., ad esempio, B. CAPPONI, Diritto comunitario e azioni di interesse collettivo dei consumatori, in Foro it., 1994, IV, p. 439 ss., spec. p. 449, il quale sottolinea come l’azione collettiva non può certo essere confusa con la class action del diritto nordamericano: in quest’ultimo sistema, il soggetto che il giudice riconosce legittimato ad agire dà impulso ad un procedimento destinato a produrre effetti per l’intera classe, senza che abbia rilevanza concreta la distinzione tra interesse “individuale” e interesse “collettivo”. Il differente sistema dell’azione collettiva nasce invece proprio dalla distinzione tra interesse individuale del singolo (che può coincidere, ma non necessariamente coincide, con quello della collettività) e interesse collettivo (o diffuso, superindividuale, ecc.) del gruppo organizzato».
19 Si badi bene che anche in questo caso la scelta linguistica è voluta. In molti preferiscono l’uso del termine inglese class action anche per definire lo strumento italiano, ritengo però che l’uso non sia corretto in quanto richiama necessariamente l’esperienza americana della Rule 23 del Federal Rules of Civil Procedure, assai distante dalla disciplina nazionale (precedente e moderna) italiana. Di medesimo avviso G. ALPA, L’art. 140-bis del codice del consumo nella prospettiva del diritto privato, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2010, p. 380, in cui l’A. definisce appunto l’uso del termine class action una “mera convenzione linguistica”.
20 Si esprime in termini parzialmente diversi sulla differenza tra questi rimedi R. DONZELLI, La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi, cit., p. 422, nt. 26, secondo il quale “l’impostazione ora indicata [l’A. fa qui riferimento alla distinzione individuata da Chiarloni e sintetizzata nel testo], infatti, tende nella sostanza a coincidere con la distinzione-contrapposizione tra damages class action statunitense e azione collettiva inibitoria associativa, ovvero con due tipologie di giudizio puntualmente connotate sul piano positivo in riferimento ad uno specifico regime di legittimazione ad agire e di efficacia della sentenza. A parer nostro, invece, occorre valorizzare gli elementi funzionali e strutturali essenziali, che indicano chiaramente la differenza che intercorre tra giudizio collettivo proprio, nel quale la tutela è volta al soddisfacimento di interessi individuali concorrenti mediante l’accertamento di un unico effetto giuridico, e giudizio collettivo improprio, nel quale la tutela è volta al soddisfacimento di interessi individuali esclusivi mediante l’accertamento di più e diversi effetti giuridici sostanziali”. Non è mancato chi invece ha usato il termine “azione collettiva” intendendola come situazione di vantaggio avente ad oggetto un provvedimento sul merito, da parte del giudice di cognizione, di portata superindividuale, sia che il provvedimento abbia ad oggetto situazioni di vantaggio a loro volta di portata superindividuale (interessi collettivi o diffusi), sia che esso abbia ad oggetto una pluralità di situazioni di vantaggio individuali e necessariamente omogenee. Cfr. A. GIUSSANI, Azioni collettive risarcitorie nel processo civile, Bologna, 2008, p. 16, il quale focalizza l’attenzione del suo lavoro sulla questione fondamentale inerente all’accesso a un’utilità giuridica non escludibile da parte più soggetti.
21 Il fenomeno collettivo nelle altre giurisdizioni ha avuto il suo massimo sviluppo solo dall’inizio degli anni 2000, solo da quegli anni nelle giurisdizioni sia di civil law sia di common law sono proliferate nuovi strumenti processuali che consentono a un gran numero di persone di unirsi per ottenere rimedi ai danni subiti. Solo poche giurisdizioni hanno adottato statuti sull’azione di classe rappresentativa prima degli anni 2000. Ne sono un esempio gli Stati Uniti che hanno adottato la moderna norma sulla class action nel 1966. Anche l’Australia la quale ha introdotto la prima forma di class action a partire dal 1992. E ancora il Québec che ha introdotto la sua forma di azione di classe nel 1978 e l’Ontario e la Colombia britannica che invece si sono dotate di strumenti di tutela collettiva ad inizio anni '90. Per una ricostruzione storica del fenomeno si veda D. R. HENSLER, The Global Expansion of Class Actions: Power, Politics and Procedural Evolution, in The Cambridge Handbook of Class Actions, An International Survey, B. T. Fitzpatrick and R. S. Thomas (edited by), 2021, p. XVIII.
22 L’art. 28 dello Statuto dei lavoratori prevede infatti una prima forma di strumento collettivo, disciplinando il potere delle associazioni sindacali di agire nei confronti del datore di lavoro reo di aver posto in essere condotte dirette ad impedire o limitare l’esercizio della libera attività sindacale nonché il diritto di sciopero. Si veda sul punto M. TARUFFO, La repressione della condotta antisindacale nel nuovo rito del lavoro, in Giur. it., 1976, p. 9 e ss.; cfr. per ulteriori indicazioni sull’argomento A. PROTO PISANI, Il procedimento di repressione dell’attività antisindacale, in Foro it., 1973, p. 57 e ss.; E. GARBAGNATI, Profili processuali del licenziamento per motivi antisindacali, in Riv. dir. proc., 1973, p. 619 e ss.; T. TREU, Attività antisindacale e interessi collettivi, in Pol. Dir., 1971, p. 565 e ss.; U. ROMAGNOLI, Aspetti processuali dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1971, p. 1309 e ss. L. LANFRANCHI, Prospettive ricostruttive in tema di art. 28 dello statuto dei lavoratori, Riv. trim. dir. e proc. civ., 1971, p. 393 e ss.
23 Prima dell’entrata in vigore del codice del consumo e della susseguente legge finanziaria del 2008, vi furono alcuni progetti di legge durante la XIV legislatura che iniziavano ad abbozzare una prima forma di tutela collettiva risarcitoria (per la precisione le proposte nn. 3838 e 3839 del 27 marzo 2003, confluite in un testo unificato, approvato dalla Camera il 21 luglio 2004, ma bloccato poi al Senato). A seguito di questi primi tentativi.
24 L’iniziale periodo di vacatio, previsto dal comma 447, venne più volte prolungato: prima l’art. 36 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 stabilì che “al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all’articolo 2 comma 447, della legge 4 dicembre 2007, n. 244 le parole ‘decorsi centoottanta giorni’ sono sostituiti dalle seguenti: ‘decorso un anno’”. Poi l’art. 19 d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, estese ulteriormente il termine a diciotto mesi. Infine, l’art. 23, comma 16, d.l. 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, lo ampliò a ventiquattro mesi. Si è passati dunque da luglio 2008, a gennaio 2009, a luglio 2009 e infine a gennaio 2010.
25 L’art. 140 bis c. cons. è entrato in vigore il 1 gennaio 2010, solo da tale data dunque l’ordinamento italiano si è dotato di una forma di azione di classe.
26 A. D. DE SANTIS, La genesi della nuova tutela giurisdizionale collettiva, in Class action ed azione collettiva inibitoria, cit., p. 4 e ss.
27 In realtà il testo normativo della l. 31 del 2019 consegue ad una proposta di legge presentata già nel 2013 alla Camera, approvata dalla stessa nel 2015 e infine arenata in Senato nella XVII legislatura. L’approvazione repentina della legge sia al Senato che alla Camera discende dallo stesso timore che, ancora una volta, l’iter parlamentare potesse bloccare l’iniziativa. Cfr. C. CONSOLO, Sub art. 840-bis c.p.c., in Codice di procedura civile commentario, C. Consolo (diretto da), Milano, 2019, p. 5.
28 La class action nordamericana è strumento processuale di carattere generale, non finalizzato alla tutela di alcuna particolare situazione sostanziale, bensì utilizzabile per la tutela dei diritti più diversi e nei settori più vari del diritto. Cfr. N. TROCKER, La class action negli stati uniti: lo stato dell’arte, in Riv. dir. proc., 2020, p. 755.
Riccardo Aquilini, Il ruolo dell'azione di classe nel sistema di tutela dell'ambiente e del clima, Tesi di dottorato, Università Cattolica del Scaro Cuore - Sede di Milano, Anno Accademico 2023-2024