lunedì 8 dicembre 2025

L'imbarazzo dei giudici nel dover riconoscere la Resistenza come soggetto legale del conflitto


Così, nel processo Kappler viene riconosciuto al movimento partigiano la qualifica di “organo legittimo belligerante” anche se l’attentato di via Rasella viene ritenuto illegittimo. Questo, di per sé, non è detto che sia una contraddizione perché anche se un soggetto viene riconosciuto come legittimo combattente può essere imputato e condannato per un atto illegale. Altrimenti i processi contro i crimini di guerra perpetrati da istituzioni cosiddette “regolari” come nel caso della Wehrmacht, non potrebbero mai essere svolti, non avendo per questo neanche un minimo di base giuridica da cui partire. Ma nella sentenza Kappler è abbastanza palese la difficoltà dei giudici a coniugare quella che appare appunto una contraddizione. La Corte riconosce che «nel marzo 1944 il movimento partigiano aveva assunto proporzioni di largo rilievo ed una discreta organizzazione, ma non aveva ancora acquistato quella fisionomia atta ad attribuirgli la qualifica di legittimo organo belligerante. Ciò non è una particolarità del movimento partigiano italiano, ma è una nota caratteristica di tutti i movimenti partigiani, che nella recente guerra costituirono una delle migliori manifestazioni dello spirito di resistenza delle popolazioni dei territori occupati [il corsivo è mio]. Le formazioni partigiane, in genere, sono sorte spontaneamente, hanno agito nei primi tempi nell’orbita della illegalità fino ad assumere, come avvenne in proseguo di tempo anche per il movimento partigiano italiano, una organizzazione capace di acquistare la qualifica di organo legittimo belligerante [il corsivo è mio]». E immediatamente dopo l’analisi si fa più esplicita: «In questa genesi è la nota peculiare di un movimento di massa, la quale, in difesa della sua libertà, si scuote, si affratella e si organizza, agendo, per necessità di cose, in un primo momento illegalmente in seguito legittimamente contro il nemico [il corsivo è mio]».
Dunque, la Resistenza viene chiaramente legittimata, anche se con una certa contraddittorietà, visto che all’inizio è definita illegittima e solo in seguito no. Questo denota una certa incertezza, e forse una certa impreparazione, nei giuristi che in quel periodo sono alle prese con un elemento che si caratterizza per la sua sorprendente novità nell’ambito del diritto internazionale. Si fa fatica, vista la cultura giuridica di cui si è figli, a legittimare i singoli a discapito del monopolio della violenza da parte dello Stato, unico soggetto giuridico riconosciuto fino ad allora dal diritto internazionale <179.
La discutibilità di una tale conclusione sta nel fatto che non si chiarisce in base a cosa la Resistenza nasce “non legittima” e quando lo diventa. Se questo movimento, che viene dichiarato di massa, sorge spontaneamente perché mira all’affermazione della propria libertà, perché non viene immediatamente riconosciuto dal punto di vista giuridico? Forse ci si può basare sul dato di fatto che gli elementi che lo compongono generalmente non rispondono a determinati requisiti, come portare dei segni distintivi e le armi bene in vista, oppure avere un’organizzazione gerarchica ben definita, di modo che qualcuno risponda direttamente di eventuali atti illeciti commessi dai propri sottoposti. Ma per i restanti mesi della guerra, anche se la Resistenza inizierà ad avere un’organizzazione politico-militare abbastanza definita, soprattutto grazie alla nascita dei numerosi Comitati di Liberazione Nazionale (CLN), numerosissime saranno le unità partigiane che non porteranno uniformi, distintivi e armi bene in vista. Se questo fosse stato fatto durante i loro passaggi in numerosi centri abitati molti combattenti sarebbero stati riconosciuti e questo avrebbe potuto comportare gravi ritorsioni sui propri familiari. Inoltre, chi veniva fatto prigioniero era quasi sempre torturato per ottenere informazioni oppure veniva passato immediatamente per le armi. Nelle migliori occasioni veniva incarcerato per essere usato negli scambi di prigionieri o per fare da “scudo” a installazioni militari o industriali. Insomma, affermare come fa il Tribunale militare di Roma che solo in un secondo momento il movimento resistenziale ha diritto a essere riconosciuto come organo legittimo pare alquanto arbitrario. Soprattutto dopo che lo Stato italiano ha abdicato alle funzioni primarie, con il re e gran parte del governo che invece di restare al proprio posto, ovvero a Roma, fugge a Brindisi incontro agli alleati lasciando senza ordini le forze armate italiane, comprese quelle di stanza intorno e all’interno della capitale, se si eccettua un banalissimo e quanto mai confuso ordine di rispondere a eventuali attacchi che sarebbero potuto provenire da ambo le parti (alleati e tedeschi in primis) <180. Inoltre, nella stessa sentenza si da alla Resistenza una connotazione (in gran parte veritiera), come movimento di massa, quasi sulla scia di una retorica risorgimentale. Anche se probabilmente, molto più che nel Risorgimento, è proprio in quel tragico periodo storico che si può parlare di un popolo italiano in armi contro lo straniero invasore, almeno per quello che riguarda la consistenza numerica dell’intero movimento partigiano italiano, connotato oltretutto di vari elementi ideologici e per questo anche molto eterogeneo per quello che riguarda la sua estrazione sociale e culturale.
Come già detto, la Corte dichiara l’azione di via Rasella come un atto illegittimo di guerra. Così, passa ad analizzare la situazione dello Stato italiano, anzi, più precisamente la posizione degli attentatori nei confronti dello Stato italiano. Questi vengono riconosciuti come membri di un’organizzazione militare «inquadrata nella Giunta Militare», la quale «alla stessa stregua del Comitato di Liberazione Nazionale, per il riconoscimento implicito ad essi fatto, attraverso numerose manifestazioni, dal Governo legittimo e per i fini propri di quest’ultimo (lotta contro i tedeschi) che essa attuava in territorio occupato, si opponeva come organo legittimo, almeno di fatto, dello Stato italiano». Sennonché, sempre a detta della Corte, «secondo il diritto internazionale (articolo 1 della Convenzione dell’Aja del 1907) un atto di guerra materialmente legittimo può essere compiuto solo dagli eserciti regolari ovvero da corpi volontari, i quali ultimi rispondano a determinati requisiti, cioè abbiano alla loro testa una persona responsabile per i suoi subordinati, abbiano un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza e portino apertamente le armi», requisiti che, nel caso concreto, gli attentatori non avevano. Da tali premesse la Corte trae quindi la conclusione che l’attentato di via Rasella «qualunque sia la sua materialità, è un atto illegittimo di guerra», tale da legittimare una rappresaglia da parte dell’avversario. E come già detto, solo l’enorme sproporzione sia in relazione al numero delle vittime sia in rapporto al danno determinato, avrebbe tolto all’azione commessa dal comando militare germanico il carattere di rappresaglia, in quanto, a dire della Corte, «il principio della proporzione caratterizza il contenuto della rappresaglia».
Insomma, l’attentato risulta illegittimo perché opera di attentatori che non si coniugavano con i requisiti essenziali che potevano qualificarli come “corpo volontario”, ovvero come “combattenti regolari”, ma tuttavia essi risultavano collegati allo Stato italiano che in seguito riconoscerà i partigiani come suoi legittimi combattenti, dopo aver sostenuto per tutta la durata del conflitto le loro attività belliche. Ecco perché alla fine il Tribunale romano sancisce chiaramente che la violazione (attentato di via Rasella) «era riconducibile allo Stato italiano per il rapporto esistente fra tale Stato ed il movimento partigiano di cui facevano parte gli autori dell’attentato, i quali (pur non avendo la qualità di legittimi belligeranti e conseguentemente non avendo il diritto di compiere l’atto che invece compirono) tuttavia facevano parte di un’organizzazione militare inquadrata nella Giunta militare». 
Morale, anche lo Stato italiano era responsabile di un gravissimo illecito internazionale.
In senso opposto a questa conclusione è orientata la sentenza del 31 ottobre 1951 del Tribunale militare di Bologna con cui si condanna all’ergastolo il maggiore delle SS Walter Reder per il ruolo svolto nella strage di Marzabotto. Nella sentenza si dice che «non è possibile per mancanza di una norma giustificatrice, riferire ad uno Stato (e nel caso sarebbe lo Stato italiano) un illecito internazionale, solo perché accetta, ovvero anche organizza l’azione di corpi volontari che non abbiano ottemperato ai requisiti di cui all’art. 1 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja [il corsivo è mio]». Dunque per i giudici bolognesi lo Stato italiano non risulta colpevole di qualsiasi imputazione a suo carico che abbia a che fare con qualsiasi soggetto (unità o singolo individuo) che opera come resistente contro l’occupazione nemica. Così facendo, la Corte esclude qualsiasi possibilità di riflessione su un evento complesso quale la complicità dello Stato italiano (e così facendo si omette anche il ruolo degli alleati) con la Resistenza. Insomma, i giudici vogliono negare quella che era una realtà storica accertata già a quel tempo. Ed inoltre non vogliono collegare eventuali responsabilità di Stato con quelle di singoli individui (in questo caso partigiani), ribadendo così la supremazia del primo sui secondi. Ancora più esplicita è la sentenza quando osserva «come la rappresaglia si connoti quale sanzione legata all’inottemperanza, da parte dello Stato belligerante nemico, degli obblighi derivanti dal diritto internazionale; conseguentemente perché una responsabilità internazionale possa sorgere essa deve, per la sua stessa natura, fondare su un fatto illecito che sia imputabile ad un “soggetto internazionale” e non invece a “semplici individui” [il corsivo è mio]. Ma tale responsabilità da parte dello Stato italiano verso il belligerante tedesco, atto a giustificare una rappresaglia, non pare ravvisabile».
Ma così facendo i giudici si scontrano anche con il diritto internazionale nelle sue regole più basilari. Infatti è evidente che se uno Stato organizza o sostiene corpi armati cosiddetti irregolari, compie un illecito internazionale. Il fatto di essere Stato non significa che questi possa permettersi di agire indipendentemente dalle regole stabilite, anzi, è proprio la sua presunta posizione di unico soggetto giuridico internazionale riconosciuto fino ad allora a imporgli una serie di vincoli cui è tassativamente obbligato a rispettare e a far eseguire ai suoi sudditi se non vuole incorrere nell’accusa di illecito internazionale che lo porterebbe ad essere giudicato ed eventualmente sanzionato.
Anche appellarsi alla mancanza di una norma giustificatrice è alquanto insensato, perché essendo lo Stato unico soggetto internazionale riconosciuto fino ad allora è anche l’unico che in teoria può e deve rispondere di un illecito internazionale. Altrimenti sarebbe inutile la stessa esistenza di norme e convenzioni che regolano i rapporti fra Stati, compresa la guerra. Se ci si appella a tale giustificazione molte condanne che hanno alla loro base una marcata matrice morale e non si rifanno pienamente a norme scritte, risulterebbero illecite. Così facendo sarebbe un controsenso giudicare lo stesso Reder e addirittura tutto l’apparato di potere nazista eccetto il Führer che poteva essere ritenuto fonte giuridica (Führerprinzip) e rappresentante supremo del Terzo Reich.
Oltretutto si ignora che il diritto non si rifà solamente a norme scritte, ma trova una genesi anche nelle cosiddette norme consuetudinarie. In questo modo lo Stato potrebbe permettersi di fare per così dire il “buono e cattivo tempo” nei confronti dei cittadini suoi e degli altri Paesi.
È qui evidentissimo l’imbarazzo dei giudici nel dover riconoscere la Resistenza come soggetto legale del conflitto, altrimenti non vi sarebbero stati problemi a collegarla allo Stato italiano e conseguentemente alle forze alleate. In questa sentenza si avverte un tono di delegittimazione della stessa attività partigiana e una certa acquiescenza verso lo Stato, indipendentemente che quest’ultimo osi, oppure no, mettersi al di fuori o addirittura al disopra del diritto internazionale.
Nella sentenza del Tribunale militare di Roma del 22 luglio 1997 riguardante Priebke, la Corte liquida in modo piuttosto semplice e veloce l’analisi dell’azione partigiana in via Rasella, evitando così di porsi il dilemma di una eventuale responsabilità indiretta dello Stato italiano in tutta la vicenda della strage delle Cave Ardeatine, che avrebbe casomai potuto creare delle attenuanti (non morali, ma forse tecniche) alla spropositata reazione tedesca.  Infatti, la Corte militare afferma che «se l’azione partigiana del 23 marzo 1944 fosse qualificata come atto illegittimo lo Stato germanico avrebbe potuto ad essa reagire in via di rappresaglia o anche di sanzione collettiva, mentre tali istituti non sarebbero comunque invocabili ove quell’azione venisse qualificata legittima, ovvero in ogni caso non riferibile allo Stato italiano». Qui, si smarca preventivamente lo Stato italiano da qualsiasi complicità o collegamento con gli attentatori indipendentemente dal fatto che avessero eseguito una legittima azione di guerra oppure no. E questo, senza dare un’argomentazione giustificatrice a sostegno di tale tesi.
[...] Qui, non si è osato prendere posizione sull’eventuale legalità o non dell’attentato come era stato invece fatto nel 1948 nel processo a Kappler. Ma perché la Corte liquida questo punto con tale superficialità? Molto probabilmente, parlare della legittimità oppure no dell’attentato di via Rasella avrebbe scatenato una polemica politica e storica che sarebbe stata immediatamente al centro dell’interesse dei mezzi di comunicazione che già seguivano con una certa frequenza l’evolversi del processo a Priebke. Parlare di Resistenza a oltre mezzo secolo da quegli eventi, comporta tutt’ora alzare un polverone di polemiche di cui i giudici si rendevano ben conto. Questo perché l’Italia è ancora divisa su quelle vicende e vi sono forze politiche che, trovando le loro radici nella cultura fascista che combatté al fianco dei nazisti per tutta la durata del conflitto (indipendentemente dalla loro presunta e attuale rivalutazione critica del periodo fascista), sono sempre state critiche nei confronti delle forze partigiane che divennero, in parte a torto e in parte a ragione, l’emblema della legittimità politica del Partito comunista come grandissima forza fondatrice dell’attuale Repubblica. A torto perché la Resistenza fu un agglomerato di forze eterogenee e il Partito comunista non poteva esserne l’unico portavoce, e a ragione perché indiscutibilmente i comunisti furono la forza motrice principale della Resistenza armata e politica al nazifascismo sia in Italia che in tutta l’Europa, inoltre i partiti che avevano partecipato alla Resistenza, durante gli anni della guerra fredda attenuarono sensibilmente questa pagina della storia italiana, a causa di interessi di politica interna nel quadro della cosiddetta “pacificazione nazionale” o per l’ingresso nelle loro fila di numerose personaggi che militarono proprio nel campo dell’Asse prima e nella Repubblica di Salò poi, e che nella Repubblica daranno un contributo essenziale alla ricostruzione delle forze armate, delle forze di polizia e alla continuità del vecchio apparato statale italiano.
Oltretutto, dagli ultimi anni del secolo passato fino ad oggi, è in atto un’azione di delegittimazione della Resistenza e dell’antifascismo ad opera di forze politiche che puntano a colpire i propri avversari proprio al cuore della loro cultura politica, che è anche la stessa della Repubblica che trova la sua legittimazione in una Costituzione antifascista generata dalla lotta resistenziale, allo scopo di delegittimarli o almeno di gettare un velo d’ombra sulla loro storia repubblicana e quindi sulla loro stessa legittimità politica.
[NOTE]
179 Dopo la seconda guerra mondiale, i diritti universali dell’individuo sono stati riconosciuti dalle Nazioni Unite nel 1948, con la conseguente possibilità del singolo di essere riconosciuto in eventuali dispute (legali) con uno Stato.
All’atto pratico, ancora più certo è questo riconoscimento che investe anche le Organizzazioni non governative (Ong), che operano tutt’ora nelle aree di crisi spesso in delega delle Nazioni Unite stesse, quando quest’ultime non trovano un accordo per eventuali missioni tra i partner che le compongono.
180 È lo storico messaggio radiofonico dato dal presidente del Consiglio, il maresciallo Pietro Badoglio, l’8 settembre 1943 a tutta la popolazione italiana e ai militari italiani in armi stanziati nelle varie zone d’occupazione del Mediterraneo, in Francia e nei Balcani, dove si annunciava l’armistizio firmato dall’Italia con gli alleati anglo-americani a Cassibile (Siracusa) il 3 settembre 1943.
Marco Conti, Il Diritto in azione. Profili giuridici e problemi storici dei processi per i crimini di guerra nazisti nell’Italia del 1943-1945, Tesi di laurea, Università degli Studi di Pisa, Anno Accademico 2008-2009